Il portale di Pra'. A cura del Circolo Culturale Praese.

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STATUTO ASSOCIAZIONE “CIRCOLO CULTURALE PRAESE”

Art. 1

E’ costituita l’Associazione “Circolo Culturale Praese”.

Art. 2

Scopi e finalità

Scopo dell’Associazione è l’organizzazione, la promozione e la gestione di eventi culturali, musicali, mostre, convegni e manifestazioni in genere finalizzate alla valorizzazione del territorio di Pra’, delle sue tradizioni e dei suoi beni artistici e architettonici. L’Associazione si occuperà di ricerca storica, potrà assumere iniziative editoriali e si pone come obiettivo la creazione di un archivio fotografico, documentale e multimediale, di una biblioteca locale a disposizione della cittadinanza.  L’Associazione si occuperà anche della promozione turistica di Pra’. L’Associazione è aperta ad iniziative di volontariato.

Art. 3

Sede

L’Associazione, che opera senza fini di lucro, ha sede nei locali, di proprietà comunale, della Cappella di San Bartolomeo annessa a Villa Grimaldi Doria D’Angri in Piazza Bignami a Genova Pra’ e ha durata indeterminata. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire, con propria delibera, la sede sempre nell’ambito del Comune di Genova.

Art. 4

Associati

Sono associate tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che dichiarino di condividere quanto espresso nello Statuto, che versino la quota sociale e che diano affidamento di svolgere opera seria ed attività proficua.
Si terrà un apposito libro contenente l’elenco aggiornato degli Associati; tale libro farà fede della qualifica di Associato. Gli Associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di contribuire a determinate gli indirizzi generali dell’Associazione e di partecipare pienamente alla vita associativa.
La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per mancato rinnovo della tessera sociale entro il primo semestre dell’anno solare e nel caso in cui l’associato non operi in conformità al presente Statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali, o danneggi l’Associazione. L’accertamento delle condizioni di cui sopra e la declamazione di perdita della qualità di associato spetta al consiglio direttivo.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione: il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
a) il Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica quello uscente. In caso di perdita della qualità di Associato da parte di un membro elettivo, questi sarà sostituito dall'Associato non eletto che aveva riportato il maggior numero di voti. La nomina sarà effettuata nella prima riunione del Consiglio e quindi ratificata dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere. Il Consiglio  Direttivo verrà convocato almeno una volta al mese dal Presidente, o su richiesta, da almeno tre dei suoi membri. I consiglieri dovranno essere preavvisati con almeno sette giorni di anticipo, sulla data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente almeno ventiquattro ore prima. Le sedute dal Consiglio Direttivo sono valide se si verifica la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo si stenderà, su apposito libro, il relativo verbale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il Tesoriere ha la facoltà di eseguire i pagamenti deliberati e di effettuare l'incasso per conto dell'Associazione da parte di enti Pubblici e Privati, nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione, ferma comunque restando, anche per tali atti, la rappresentanza del Presidente.
b) Assemblea dei Soci: gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 15 maggio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato (da spedire per posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza). L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati o dal Presidente ogni volta che ne sia ravvisata l'opportunità. E' tuttavia valida l'Assemblea non convocata ma nella quale siano presenti tutti gli Associati e tutti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche allo Statuto e su tutto quanto alla stessa è demandato per legge e per Statuto. L'assemblea elegge ad ogni riunione il proprio Presidente al quale spetta di constatare la regolarità delle riunioni ed in genere il diritto di voto. Dalle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente. Le assemblee sono validamente costituite dalla presenza di almeno metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti (art.21 cod. Civ.). Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto qualora le deliberazioni riguardino persone. Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato può rappresentare in assemblea altri associati in regola con le quote associative, presentando le relative deleghe scritte, in numero non superiore a due.

Art. 6

Patrimonio entrate finanziamenti bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
d) dalle quote associative determinate dal Consiglio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
b) da sponsorizzazioni e contributi di enti pubblici o privati, introiti pubblicitari;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, comprese occasionali e marginali attività commerciali finalizzate al conseguimento dello scopo sociale.  
L'associazione può ricevere finanziamenti pubblici e/o privati  finalizzati a iniziative inerenti ai fini statuari. L'esercizio finanziario si  chiude il 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 gennaio seguente  verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e  quello preventivo del successivo esercizio.

Art.7

Regolamento

Il funzionamento e la competenza degli organi dell'Associazione e le modalità di alcuni atti dell'Associazione stessa sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Durata e scioglimento dell'Associazione.

L'associazione ha durata indeterminata. Si scioglie, quindi, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori o per il venire meno della puntualità degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano dopo la: liquidazione devono essere devoluti ad altre associazioni del territorio praese con finalità simili.

Art. 9

Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le norme di cui al Capi II e III del Titolo II, libro I del codice civile, in quanto compatibili.
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